1. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la commissione di cui all'articolo 1 deve altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta;
b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 2, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;
c) prevedere meccanismi di disincentivo nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta non sia applicata, eventualmente attraverso l'applicazione di un'aliquota maggiorata;
d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni
e) promuovere l'adozione dell'imposta di cui all'articolo 2 anche da parte dei Paesi terzi nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;
f) promuovere l'istituzione presso l'ONU di un fondo internazionale che veda la partecipazione di rappresentanti dei Governi, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini del finanziamento della cooperazione allo sviluppo, della riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, dell'assistenza pubblica e delle misure per l'aumento dell'occupazione nelle aree depresse.